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Detrazione del 19 % sugli interessi del mutuo “prima casa”: istruzioni per l’uso (Agenzia delle Entrate)

A cura dello Studio Notarile Filippo Calarco

Normativa di riferimento e massimali di spesa

La normativa fiscale (art. 15 comma 1 lett. a) e b) del TUIR) prevede la detrazione Irpef del 19 % sugli interessi passivi e sugli oneri accessori di un mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto o la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale (Fisco e Tasse).
Il tetto massimo detraibile è pari a 4.000 € annui, con un beneficio fiscale massimo di 760 € (il 19 % di 4.000 €) (Mutui Supermarket).
Per i mutui relativi a lavori di costruzione o ristrutturazione della prima casa, il limite è ridotto a 2.582,28 € (Agenzia Entrate).

Chi può beneficiare della detrazione e in quali situazioni decade

La detrazione spetta al soggetto che è intestatario del mutuo e del contratto, anche quando l’immobile è abitazione principale di un familiare convivente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado (Fisco e Tasse).
In caso di mutuo cointestato, ogni mutuatario può detrarre la propria quota di interessi, nel rispetto del limite di 4.000 € complessivo (Fisco e Tasse).
L’unica eccezione si verifica se un coniuge è fiscalmente a carico dell’altro: in tal caso il coniuge che ha sostenuto l’onere può detrarre anche la quota del partner a carico (Fisco e Tasse).
Può decadere se l’immobile non diventa abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto (o per ristrutturazioni entro 18 mesi) (BNL).

Documenti bancari da conservare e da esibire al notaio o al fisco

Per ottenere la detrazione è necessario conservare:

  • il contratto di mutuo ipotecario,
  • le quietanze di pagamento bancarie/postali che attestano il versamento di interessi passivi tramite mezzi tracciabili,
  • la certificazione annuale rilasciata dall’istituto di credito con indicazione della quota capitale e della quota interessi (BPER, Fisco e Tasse, mutuionline.it).
Anche alcuni oneri accessori sono detraibili (spese di istruttoria, perizia, commissioni bancarie, imposta sostitutiva, onorario notarile per mutuo e iscrizione o cancellazione ipoteca), purché correlati esclusivamente al mutuo prima casa (Fisco e Tasse).
Non rientrano: le spese assicurative, le imposte di registro, iva e ipotecarie legate alla compravendita o le spese per l’incasso delle rate (Fisco e Tasse).

Ruolo del notaio nella verifica dei requisiti e nella registrazione ipotecaria

Il notaio svolge un ruolo cruciale nella verifica del titolo e della regolarità formale del mutuo ipotecario: verifica l’identità delle parti, l’esistenza dell’ipoteca, la coerenza tra contratto di mutuo e atto definitivo. Inoltre, cura la registrazione ipotecaria, parte integrante del contratto stesso.
Grazie alla forma notarile, il mutuo sarà opponibile ai terzi e garantirà la certezza dei registri immobiliari.

Conclusioni e consigli pratici

  1. Controllare attentamente il contratto di mutuo e verificare che sia intestato a chi intende fruire della detrazione.
  2. Conservare tutta la documentazione: contratti, quietanze bancarie, certificazioni annuali.
  3. In presenza di mutuo cointestato, stabilire chiaramente le quote e, se uno dei coniugi è a carico dell’altro, verificare la possibilità di dedurre l’intera spesa sostenuta.
  4. Rivolgersi al notaio sin dalla fase di mutuo e di compravendita per assicurarsi che tutti i requisiti formali siano rispettati: residenza acquisita entro i termini, correttezza dell’ipoteca, coerenza tra acquisto e destinazione a prima casa.
Lo Studio Notarile Filippo Calarco, attivo a Bergamo dal 1997, è a disposizione per verificare i requisiti nei casi concreti, assistere nella stipula del mutuo, curare l’iscrizione ipotecaria e garantire che le condizioni necessarie alla detrazione del 19 % siano soddisfatte, evitando errori o esclusioni.