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Agevolazioni Under 36

Agevolazioni Under 36 (vendita e mutuo)

Il Decreto Sostegni bis, introdotto in Italia, ha previsto una nuova agevolazione per l’acquisto della prima casa, specificamente rivolta ai giovani di età inferiore a 36 anni con un valore dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000 euro annui. Questa agevolazione offre diversi vantaggi per agevolare l’acquisto di una prima abitazione.

Nel caso in cui una persona richieda le agevolazioni “under 36” senza soddisfare i requisiti specifici, ma abbia comunque diritto alle agevolazioni “prima casa”, si applicano alcune conseguenze.

Se l’atto è soggetto a imposta di registro, la persona dovrà recuperare il 2% dell’imposta di registro pagata inizialmente e pagare nuovamente le imposte ipotecaria e catastale, entrambe nella misura fissa di 50 euro. Ciò significa che una parte dell’imposta di registro pagata verrà restituita, mentre le imposte ipotecaria e catastale dovranno essere pagate nuovamente.

Nel caso di acquisti soggetti all’Iva, oltre al pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, la persona dovrà restituire il credito d’imposta già utilizzato, se ne ha fatto uso. Ciò comporterà l’applicazione di sanzioni e interessi. Inoltre, sarà ancora dovuta l’Iva, con un’aliquota del 4%.

Se, invece, si verifica la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per varie ragioni, come una dichiarazione falsa riguardante i requisiti al momento dell’acquisto, il mancato trasferimento della residenza entro i termini previsti, la vendita dell’immobile entro cinque anni senza un successivo riacquisto entro l’anno, o il mancato alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova, si applicano ulteriori conseguenze.

 A. Donati, Le agevolazioni prima casa, 2023, Fisco e Tasse, p. 34.

In tal caso, l’imposta di registro viene recuperata nella misura del 9%, mentre le imposte ipotecaria e catastale vengono recuperate in misura fissa di 50 euro ciascuna. Sono inoltre previste sanzioni e interessi. Inoltre, il credito d’imposta precedentemente usufruito viene revocato, con conseguente recupero dello stesso e applicazione di sanzioni e interessi.

Le agevolazioni “prima casa under 36” sono destinate a coloro che soddisfano specifici requisiti. Per poter usufruire di tali agevolazioni, è necessario effettuare l’acquisto della “prima casa” nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, e avere un’età inferiore ai 36 anni al momento della stipula dell’atto.

Oltre a questi requisiti principali, ci sono altre condizioni che devono essere rispettate. È fondamentale avere o stabilire la residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Inoltre, non si può essere titolari, neanche in comproprietà con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un’altra casa nel territorio del comune in cui si desidera acquistare l’immobile. È inoltre richiesto di non possedere un altro immobile acquistato con agevolazioni “prima casa”, oppure, nel caso in cui si sia già in possesso di un altro immobile, di venderlo entro un anno dalla data di acquisto del nuovo immobile.

Le agevolazioni “prima casa under 36” offrono vantaggi specifici:

  1. Nel caso di acquisti non soggetti a IVA, non si dovranno pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
  2. Per le compravendite soggette a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene riconosciuto un credito d’imposta pari all’ammontare dell’IVA pagata al venditore. Questo credito d’imposta può essere utilizzato per pagare le imposte di successione e donazione dovute sugli atti e le denunce presentate successivamente all’acquisizione del credito, oppure per compensare l’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo l’acquisto agevolato, o ancora per compensare somme dovute attraverso il modello F24, indicando il codice tributo “6928”.
  3. Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, non è richiesta l’imposta sostitutiva. 

 A. Donati, Le agevolazioni prima casa, 2023, Fisco e Tasse, p. 34.

Le agevolazioni “prima casa under 36” si applicano agli immobili appartenenti a determinate categorie catastali, come ad esempio A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, e alle relative pertinenze delle categorie C2, C6 e C7 (con un massimo di una pertinenza per categoria catastale). È possibile acquistare la pertinenza insieme all’abitazione principale o tramite atto separato, purché l’acquisto avvenga entro il periodo di validità dell’agevolazione e si rispettino i requisiti soggettivi previsti.